Aggiornato a ottobre 2026
Hai un progetto tecnologico e qualcuno ti ha detto: «Iscriviti come startup innovativa, così risparmi su tutto». In parte è vero. Il problema è che molte guide online raccontano ancora le regole di qualche anno fa: cinque anni di status garantiti, porte aperte a chiunque abbia un’idea digitale, iscrizione senza troppe domande. Oggi non funziona più così.
Con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, cioè la L. 193/2024 in vigore dal 18 dicembre 2024, la definizione di startup innovativa è stata riscritta. Sono cambiati chi può entrare, quanto si resta dentro e cosa serve per restarci. Chi sbaglia l’impostazione rischia di perdere lo status, e con lui gli esoneri, le regole di favore sul lavoro e gli incentivi per chi investe, proprio quando ne avrebbe più bisogno.
In questa guida trovi tutto quello che serve per decidere e per muoverti: i requisiti di ingresso uno per uno, la privativa industriale spiegata in modo completo, la procedura di iscrizione alla sezione speciale passo per passo, la durata dello status con proroghe e scale-up, gli obblighi di ogni anno, gli errori che fanno perdere la qualifica e le risposte alle domande che i founder ci fanno più spesso.
In breve
- La startup innovativa è una società di capitali, anche cooperativa, che dal 2024 deve essere anche una micro, piccola o media impresa.
- Non deve avere più di 60 mesi di vita e non può svolgere in prevalenza attività di agenzia o di consulenza.
- Serve almeno uno dei tre requisiti di innovazione: spese in R&S, personale qualificato oppure una privativa industriale (di tipo preciso) o un software registrato.
- L’iscrizione si fa con Comunicazione Unica al Registro Imprese, allegando l’autocertificazione dei requisiti firmata digitalmente.
- Lo status dura 3 anni dall’iscrizione: si arriva a 5 solo con requisiti aggiuntivi, poi ci sono eventuali proroghe da scale-up. Ogni anno va depositata la conferma dei requisiti.
Cosa trovi in questa guida
- Cos’è una startup innovativa e perché conviene
- I requisiti di base
- I tre requisiti di innovazione, privativa industriale compresa
- Cosa è cambiato con la L. 193/2024
- Durata dello status: 3 anni, 5 anni, scale-up
- La procedura di iscrizione passo per passo
- Checklist prima di partire
- Obblighi annuali e perdita dello status
- Se non rientri: la PMI innovativa
- Errori da evitare
- Come ti aiuta TaxBuddy
- Domande frequenti
Cos’è una startup innovativa e perché conviene
La startup innovativa è disciplinata dall’art. 25 e seguenti del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012. Non è una forma societaria a sé: è una società di capitali che possiede certi requisiti e che si iscrive in una sezione speciale del Registro Imprese, accanto alla sezione ordinaria.
L’iscrizione nella sezione speciale è la condizione per accedere alla disciplina di favore. Senza iscrizione, anche la società più innovativa del mondo resta una SRL come le altre. Con l’iscrizione si aprono, tra le altre cose:
- gli esoneri da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale camerale;
- più tempo per coprire le perdite e quote di SRL con diritti diversi;
- la tassazione agevolata di stock option e work for equity;
- deroghe sui contratti di lavoro a termine;
- gli incentivi per chi investe nel capitale e l’intervento gratuito del Fondo di garanzia PMI.
Ognuno di questi vantaggi ha le sue condizioni e la sua scadenza, e li trovi spiegati nella guida dedicata ai vantaggi della startup innovativa. Qui ci concentriamo sull’ingresso, perché è il punto in cui si commettono gli errori più costosi: un requisito sbagliato in fase di costituzione si scopre alla prima conferma annuale, quando correggere costa tempo e denaro.
I requisiti di base: tutti obbligatori
I requisiti sono elencati all’art. 25, comma 2, del DL 179/2012. Devono esserci tutti quelli di base, più almeno uno dei requisiti alternativi di innovazione. La tabella riassume i primi.
| Requisito | Cosa dice la norma | Cosa significa in pratica |
|---|---|---|
| Forma giuridica | Società di capitali, anche cooperativa; azioni o quote non quotate su mercato regolamentato o MTF | SRL, SRLS, SPA. Non vanno bene ditte individuali, snc o sas |
| Dimensione | Micro, piccola o media impresa (Raccomandazione 2003/361/CE) | Requisito nuovo dal 2024: niente startup controllate dai grandi gruppi |
| Età | Costituita da non più di 60 mesi | Il conto parte dalla costituzione, non dall’iscrizione |
| Sede | Residente in Italia (art. 73 TUIR) o in uno Stato UE/SEE con sede produttiva o filiale in Italia | Una società estera può entrare solo con una presenza produttiva in Italia |
| Valore della produzione | Non oltre 5 milioni di euro annui, dal secondo anno di attività | Nel primo anno il limite non si applica |
| Utili | Non distribuisce e non ha distribuito utili | Vale per tutta la vita della società, non solo per gli anni di status |
| Origine | Non nasce da fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo d’azienda | Una vecchia attività travestita da startup non passa |
| Oggetto sociale | Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in modo esclusivo o prevalente; non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza | L’oggetto sociale e il codice ATECO prevalente vanno scelti con attenzione |
Due precisazioni che vengono dalla circolare del MIMIT di luglio 2025. Primo: le startup associate, collegate o controllate da grandi imprese non sono ammissibili. Secondo: tra le attività escluse, il MIMIT cita a titolo di esempio i codici ATECO prevalenti 70.2 e 74.99, sottocodici compresi. Nella classificazione ATECO 2025, adottata operativamente dal 1° aprile 2025, il 70.2 è «Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale» e il 74.99 è «Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.».
I tre requisiti di innovazione: ne serve almeno uno
Oltre ai requisiti di base, la startup deve soddisfare almeno uno di tre requisiti alternativi, previsti dall’art. 25, comma 2, lettera h. Sono quelli che dimostrano che l’innovazione è vera e non solo dichiarata.
| Requisito | Soglia |
|---|---|
| 1. Spese in ricerca e sviluppo | Almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione |
| 2. Personale qualificato | Almeno 1/3 della forza lavoro con dottorato, dottorandi o laureati con 3 anni di ricerca certificata, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale |
| 3. Proprietà intellettuale | Titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale di tipo previsto dalla legge e collegata all’oggetto sociale, oppure titolarità di un software registrato nel Registro pubblico speciale |
Requisito 1: le spese in ricerca e sviluppo
È il requisito più usato dalle startup che non hanno ancora un brevetto né un team di dottori di ricerca. Ma bisogna sapere cosa conta e cosa no.
- Escluse le spese per acquisto e locazione di immobili.
- Contano lo sviluppo precompetitivo e competitivo (prototipi, business plan), l’incubazione presso incubatori certificati, i costi lordi di personale e consulenti impegnati in R&S (anche soci e amministratori) e le spese legali per la proprietà intellettuale.
- Le spese risultano dal bilancio e sono descritte nella nota integrativa. Nel primo anno basta una dichiarazione del legale rappresentante.
Esempio. Una startup chiude l’esercizio con un valore della produzione di 400.000 euro e costi della produzione di 420.000 euro. Il maggiore dei due valori è 420.000 euro, quindi la soglia del 15% è di 63.000 euro (420.000 × 0,15). Se le spese di R&S documentate in nota integrativa sono 70.000 euro, il requisito è soddisfatto. Se sono 55.000 euro, no: servirebbe un altro requisito, oppure più spese riconducibili alla R&S e ben documentate.
Requisito 2: il personale qualificato
Qui il conteggio è sulla forza lavoro. Ci sono due strade alternative: almeno un terzo del personale con dottorato di ricerca, dottorandi o laureati con tre anni di ricerca certificata; oppure almeno due terzi con laurea magistrale.
Esempio. Una startup ha 9 persone in forza lavoro. Per la prima strada servono almeno 3 persone con dottorato, dottorato in corso o tre anni di ricerca certificata (9 ÷ 3). Per la seconda servono almeno 6 persone con laurea magistrale (9 × 2 ÷ 3). Con 5 laureati magistrali la soglia non è raggiunta, anche se «sembrano tanti».
Requisito 3: la privativa industriale, spiegata per intero
Questo è il requisito che si fraintende più spesso. Letto in fretta, sembra che basti «avere qualcosa di registrato». Non è così: la norma è precisa e l’elenco è chiuso. Ci sono due possibilità.
Prima possibilità: una privativa industriale. Serve la titolarità, il deposito o la licenza di almeno una privativa industriale che riguardi:
- un’invenzione industriale;
- un’invenzione biotecnologica;
- una topografia di prodotto a semiconduttori;
- una nuova varietà vegetale.
E non basta che sia una di queste: la privativa deve essere direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa. Un brevetto sul tuo prodotto va bene; un brevetto qualsiasi, lontano da quello che la società fa davvero, no. Un marchio non basta, e nemmeno un design: non rientrano nell’elenco.
Le tre forme di rapporto con la privativa sono alternative: puoi esserne titolare, averla depositata (la domanda presentata) oppure averla in licenza. Questo vale per il requisito di ingresso. Per estendere lo status oltre il terzo anno, come vedremo, la regola è più severa.
Seconda possibilità: il software registrato. Se la startup è titolare dei diritti su un software registrato nel Registro pubblico speciale, il requisito è soddisfatto. Qui serve la titolarità e la registrazione effettiva: un software semplicemente sviluppato, ma non registrato, non vale.
In pratica, prima di contare sul requisito 3 rispondi a tre domande. Il titolo è fra quelli dell’elenco? È collegato a quello che la società fa? Hai già il deposito, la titolarità o la licenza, oppure solo l’intenzione di brevettare? Solo nei primi casi puoi iscriverti su questa base.
Cosa è cambiato con la riforma della L. 193/2024
La riforma ha toccato tre punti chiave. Se stai valutando di aprire una startup, o ne hai già una, sono quelli da guardare per primi.
1. Solo PMI, niente startup dei grandi gruppi
La startup deve rispettare i parametri europei di micro, piccola o media impresa. Una società veicolo creata da un grande gruppo per sviluppare un prodotto innovativo non può più usare questo canale.
2. Fuori agenzie e consulenza
È il cambiamento che colpisce più progetti. Se l’attività prevalente è di agenzia o di consulenza, la società non può essere startup innovativa, anche se lavora nel digitale. Un’agenzia di marketing digitale o una società che vende consulenza tecnologica su commessa non rientra. Un’azienda che sviluppa e vende un proprio prodotto tecnologico, invece, sì, se ha gli altri requisiti.
3. Lo status dura 3 anni, non 5
Prima della riforma si parlava di cinque anni di status come regola. Oggi la regola generale è un periodo base di 3 anni dall’iscrizione. Per andare oltre servono risultati concreti, che vediamo nella prossima sezione.
Durata dello status: periodo base, proroga a 5 anni e scale-up
La durata è regolata dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 25. Il meccanismo funziona a gradini.
| Fase | Durata | Cosa serve |
|---|---|---|
| Periodo base | 3 anni dall’iscrizione | I requisiti di ingresso |
| Proroga | Fino a 5 anni complessivi dall’iscrizione | Almeno uno dei cinque requisiti del comma 2-bis |
| Scale-up | Proroghe di 2 anni ciascuna, fino a 4 anni ulteriori | Aumento di capitale di un OICR oltre 1 milione di euro per ogni proroga, oppure ricavi in crescita oltre il 100% annuo |
Dal terzo al quinto anno: i cinque requisiti
Per restare iscritta oltre il terzo anno la startup deve avere almeno uno di questi requisiti:
- spese in ricerca e sviluppo salite al 25%;
- un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione (art. 158, comma 2, lett. b, D.Lgs. 36/2023);
- ricavi (voce A1 del conto economico) oppure occupazione cresciuti oltre il 50% dal secondo al terzo anno;
- una riserva patrimoniale oltre 50.000 euro, ottenuta con un convertendo o con un aumento di capitale a sovrapprezzo sottoscritto, per una quota di minoranza, da un investitore professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel o tramite equity crowdfunding, insieme a spese in R&S al 20%;
- almeno un brevetto.
Per il brevetto il MIMIT chiede la titolarità: la sola licenza non basta, e non contano né il modello di utilità né il software registrato. Qui sta la differenza con il requisito di ingresso: per entrare bastano deposito o licenza di una privativa, per restare oltre il terzo anno serve un brevetto di cui sei titolare. I requisiti contabili si dimostrano con il bilancio del terzo anno.
Esempio. Una startup ha avuto ricavi A1 di 120.000 euro nel secondo anno e di 190.000 euro nel terzo. La crescita è (190.000 − 120.000) ÷ 120.000 = 58,3%: supera il 50% e il requisito del comma 2-bis è soddisfatto. Con ricavi di 170.000 euro la crescita sarebbe del 41,7%: non basterebbe, e servirebbe un altro dei cinque requisiti.
Oltre il quinto anno: le proroghe da scale-up
Dopo i 5 anni sono possibili proroghe di 2 anni ciascuna, fino a un massimo di 4 anni ulteriori. Serve, per ogni periodo, un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR oltre 1 milione di euro, oppure ricavi in crescita oltre il 100% annuo.
Il limite dei 60 mesi dalla costituzione resta
Questo punto crea confusione. Il requisito dei 60 mesi dalla costituzione, previsto dalla lettera b, resta in vigore. Secondo il MIMIT, chi si iscrive per la prima volta dopo 2 o più anni dalla costituzione perde lo status allo scadere dei 60 mesi e non può usare le proroghe dei commi 2-bis e 2-ter.
Esempio. Una SRL è costituita il 15 marzo 2026 e si iscrive nella sezione speciale il 1° ottobre 2028, cioè dopo due anni e mezzo. Il periodo base di 3 anni dall’iscrizione porterebbe al 1° ottobre 2031, ma i 60 mesi dalla costituzione scadono il 15 marzo 2031: lo status finisce lì. Se la stessa società si fosse iscritta subito, avrebbe avuto 3 anni pieni e la possibilità di prorogare. Iscriversi presto, quindi, non è solo una questione di comodità.
Chi era già iscritto al 18 dicembre 2024
Per le imprese già iscritte all’entrata in vigore della riforma c’è un regime transitorio (art. 29 L. 193/2024). Quelle iscritte da oltre 18 mesi devono raggiungere i requisiti del comma 2-bis entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno; quelle iscritte da meno di 18 mesi, entro 6 mesi. Il MIMIT considera questi termini perentori.
La vecchia proroga Covid di 12 mesi è scaduta. Le startup che al 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi vanno cancellate d’ufficio, previo invito a passare nella sezione delle PMI innovative.
La procedura di iscrizione alla sezione speciale, passo per passo
L’iscrizione è interamente telematica. Gli adempimenti sono tre e possono essere inviati insieme o in momenti separati: costituzione della società con il notaio, dichiarazione di inizio attività, domanda di iscrizione nella sezione speciale. Ecco come procedere.
- Verifica dei requisiti (prima della costituzione). Controlli oggetto sociale, ATECO prevalente, dimensione, assenza di controllo da parte di grandi imprese e il requisito di innovazione che userai. Chi fa: tu, con il tuo commercialista. Esito: una nota scritta che dice su quale requisito alternativo ti basi e con quali prove.
- Atto costitutivo con il notaio. Per costituire una SRL serve l’atto pubblico notarile, anche in videoconferenza se il capitale è versato in denaro. La costituzione online senza notaio non è disponibile dal 29 marzo 2021, dopo la sentenza n. 2643 del Consiglio di Stato che ha annullato il DM del 2016. Il notaio deposita l’atto al Registro Imprese entro 10 giorni dalla stipula.
- PEC e domicilio digitale. La società deve avere una PEC iscritta come domicilio digitale: senza, il Registro Imprese sospende la domanda finché non viene integrata. L’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del CdA deve avere un proprio domicilio digitale, diverso da quello della società.
- Codice ATECO 2025. Nell’atto costitutivo e nella domanda va indicato un codice ATECO 2025, e quello prevalente non deve ricadere nei codici esclusi.
- Autocertificazione dei requisiti. Il legale rappresentante firma digitalmente l’autocertificazione di possesso dei requisiti. Il modello è sulla pagina «modulistica_startup» del portale startup.registroimprese.it.
- Comunicazione Unica. La domanda si presenta con la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro Imprese, compilando il riquadro «START-UP ED INCUBATORI» della modulistica e allegando l’autocertificazione. L’iscrizione può essere contestuale alla costituzione o successiva, ma entro i 5 anni dalla costituzione. Gli adempimenti successivi alla costituzione può farli il legale rappresentante o un suo delegato.
- Iscrizione automatica e profilo sul portale. Dopo la domanda telematica l’iscrizione nella sezione speciale è automatica. Le stesse informazioni vanno caricate sul portale startup.registroimprese.it e confermate almeno una volta l’anno.
Cosa contiene la domanda
Nella domanda (art. 25, comma 12) vanno indicati:
- data e notaio dell’atto, sedi e oggetto sociale;
- la descrizione dell’attività e delle spese in R&S;
- l’elenco dei soci, con trasparenza su fiduciarie e holding, e delle società partecipate;
- i titoli di studio e le esperienze di soci e personale;
- le relazioni con incubatori, investitori e università;
- l’ultimo bilancio in formato XBRL e l’elenco delle privative.
Occhio a un dettaglio: il portale informativo contiene ancora alcune indicazioni superate, per esempio il modello standard senza notaio «dal 20 luglio 2016», il limite «under 35» per la SRLS e l’aggiornamento «ogni sei mesi». Sono tutte regole non più in vigore: non basare le tue scelte su quelle pagine senza verificare.
Costituzione e iscrizione fatte nell’ordine giusto
Con TaxBuddy imposti oggetto sociale e ATECO prima di andare dal notaio, costituisci la società con un notaio convenzionato e prepari la domanda di iscrizione alla sezione speciale. Così non scopri un requisito sbagliato dopo la firma.
Checklist prima di partire
Prima di firmare l’atto costitutivo o di inviare la domanda, controlla questi punti uno per uno. Se anche uno solo resta in sospeso, fermati e chiarisci.
- La forma è una società di capitali non quotata e la dimensione rientra nella definizione di PMI.
- La società non è controllata né collegata a una grande impresa e non nasce da fusione, scissione o cessione d’azienda.
- L’oggetto sociale descrive un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico e l’attività prevalente non è agenzia o consulenza.
- Il codice ATECO 2025 prevalente non è 70.2 né 74.99, sottocodici compresi.
- Hai scelto il requisito di innovazione (R&S, personale o privativa/software) e hai le prove: nota integrativa, titoli di studio, documento di deposito o titolarità della privativa, certificato di registrazione del software.
- Se usi la privativa: è di uno dei quattro tipi ammessi ed è collegata all’attività dell’impresa.
- La società ha PEC e domicilio digitale; l’amministratore ha un domicilio digitale diverso.
- Il legale rappresentante ha la firma digitale.
- Hai i dati per la domanda: soci (anche fiduciarie e holding), partecipazioni, titoli del team, rapporti con incubatori e investitori.
- Sai in che mese cadrà la conferma annuale e chi la prepara.
Obblighi annuali e perdita dello status
La conferma annuale dei requisiti
Ogni anno la startup deve confermare di possedere i requisiti. La dichiarazione si deposita al Registro Imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (7 mesi se si applica l’art. 2364, comma 2, del codice civile). Insieme alla conferma vanno aggiornate o confermate le informazioni sulla piattaforma startup.registroimprese.it. L’aggiornamento semestrale, che qualche sito cita ancora, è stato abrogato dal DL 135/2018.
Esempio. Esercizio chiuso al 31 dicembre, bilancio approvato il 30 aprile: la conferma va depositata entro il 30 maggio, cioè 30 giorni dopo l’approvazione. Il limite dei 6 mesi dalla chiusura (30 giugno) è la barriera ultima, non l’obiettivo. Se il bilancio viene approvato il 25 giugno, perché lo statuto usa il maggior termine dell’art. 2364, comma 2, il limite diventa di 7 mesi (31 luglio): la conferma va depositata entro il 25 luglio.
La conferma del terzo anno
Per le nuove iscrizioni dal 18 dicembre 2024, la conferma dei requisiti del comma 2-bis va depositata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio del terzo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio: altrimenti la cancellazione è automatica. Alla dichiarazione vanno allegati i documenti che provano il contratto con la pubblica amministrazione (lettera b) oppure il convertendo o l’aumento di capitale (lettera d).
Cancellazione e cosa succede dopo
- La cancellazione avviene entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, con provvedimento del conservatore. La società resta iscritta nella sezione ordinaria.
- Il mancato deposito della conferma annuale conta come perdita dei requisiti.
- I contratti a termine già stipulati restano efficaci fino alla scadenza; le clausole speciali sulle quote di SRL restano efficaci solo per le quote già sottoscritte.
- Chi perde lo status per effetto delle nuove regole di durata può iscriversi come PMI innovativa, se ne ha i requisiti.
Se non rientri: la PMI innovativa
Se la tua società ha più di 60 mesi, o li compirà a breve, la PMI innovativa (art. 4 DL 3/2015) è l’alternativa. Le differenze principali sono nella tabella.
| Aspetto | Startup innovativa | PMI innovativa |
|---|---|---|
| Età | Non oltre 60 mesi dalla costituzione | Nessun limite |
| Requisiti di innovazione | Almeno 1 su 3 | Almeno 2 su 3 (R&S ≥ 3%; personale con dottorato o ricerca ≥ 1/5 oppure laurea magistrale ≥ 1/3; privativa o software registrato) |
| Bilancio | Ordinario | Certificato da un revisore |
| Esonero camerale | Sì, fino al quinto anno di iscrizione | No: restano dovuti diritti di segreteria e diritto annuale |
| Contratti a termine in deroga | Sì, per 4 anni dalla costituzione | No |
Errori da evitare
- Scegliere un oggetto sociale da agenzia. Descrivere l’attività come «servizi di sviluppo per clienti» o «consulenza tecnologica» ti mette fuori dalla definizione, anche se il lavoro è tecnico. Il codice ATECO 70.2 o 74.99 è un segnale rosso.
- Contare un marchio come privativa industriale. Non rientra nell’elenco: servono invenzione industriale o biotecnologica, topografia di semiconduttori o nuova varietà vegetale, collegata all’oggetto sociale.
- Confondere licenza e titolarità. Per entrare può bastare la licenza; per la proroga oltre il terzo anno serve la titolarità di un brevetto.
- Iscriversi tardi. Chi si iscrive dopo 2 o più anni dalla costituzione perde comunque lo status ai 60 mesi e non può usare le proroghe.
- Dare per scontati i 5 anni. La regola base è 3 anni dall’iscrizione. Prepara con anticipo uno dei requisiti del comma 2-bis, perché si dimostra con il bilancio del terzo anno.
- Dimenticare la conferma annuale. Il mancato deposito vale come perdita dei requisiti e porta alla cancellazione.
- Distribuire utili. Una startup non distribuisce e non ha distribuito utili: è uno dei requisiti di base.
- Documentare male le spese di R&S. Se non risultano dal bilancio e dalla nota integrativa, il requisito del 15% non si dimostra.
- Fidarsi di guide e pagine superate. Costituzione online senza notaio, SRLS «under 35» e aggiornamento semestrale non esistono più.
Come ti aiuta TaxBuddy
TaxBuddy affianca la startup in ogni fase, con commercialisti esperti e una piattaforma digitale.
- Prima della costituzione: verifica di fattibilità su oggetto sociale, ATECO e requisito di innovazione, per impostare la società in modo coerente con la definizione di startup.
- Costituzione: apertura della società con un notaio convenzionato, con piani a partire da 200 euro + IVA, notaio e imposte a parte.
- Iscrizione: preparazione della documentazione e della domanda di iscrizione nella sezione speciale.
- Ogni anno: contabilità e bilancio, con le spese di R&S tracciate fin dal primo giorno, e scadenza della conferma presidiata.
- Crescita: advisory legale-societario (patti parasociali, aumenti di capitale) e finanza agevolata e bandi, con analisi di fattibilità.
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Domande frequenti
Si può costituire una startup innovativa online, senza notaio?
No. Il DM del 2016 che lo consentiva è stato annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021. Oggi serve l’atto notarile, che si può però firmare in videoconferenza se il capitale è versato in denaro.
Una SRLS può essere startup innovativa?
Sì, se ha i requisiti. Ricorda che la SRLS può essere costituita solo da persone fisiche e che il limite dei 35 anni è stato soppresso nel 2013.
Quanto costa iscriversi nella sezione speciale?
Dall’iscrizione la startup non paga imposta di bollo, diritti di segreteria per gli adempimenti al Registro Imprese né diritto annuale. Se l’iscrizione è contestuale alla costituzione, anche l’atto costitutivo è esente da bollo e diritti di segreteria. Restano il notaio e l’imposta di registro.
Una società di consulenza o un’agenzia può essere startup innovativa?
No, se l’attività prevalente è di agenzia e di consulenza. Il MIMIT cita come esclusi, a titolo di esempio, i codici ATECO 70.2 e 74.99.
Quanto dura lo status di startup innovativa?
3 anni dall’iscrizione, estendibili fino a 5 con uno dei requisiti del comma 2-bis, poi proroghe da scale-up. Resta in ogni caso il limite dei 60 mesi dalla costituzione, secondo il MIMIT, per chi si iscrive dopo 2 o più anni.
Cosa succede se dimentico la conferma annuale?
Il mancato deposito conta come perdita dei requisiti: entro 60 giorni scatta la cancellazione dalla sezione speciale. La società resta iscritta nella sezione ordinaria.
Un’idea senza brevetto può iscriversi?
Sì. La privativa è solo una delle tre strade: puoi usare le spese in R&S (almeno il 15%) oppure il personale qualificato. Per restare oltre il terzo anno, invece, il brevetto è uno dei cinque requisiti, in alternativa agli altri quattro.
Posso iscrivermi se ho già 4 anni di vita?
Se non hai superato i 60 mesi dalla costituzione sì, ma lo status finirà allo scadere dei 60 mesi e non potrai usare le proroghe. Se sei oltre i 60 mesi, valuta la PMI innovativa.
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Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

